La distruzione delle regole

Ambiente, Natura & Salute

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La vicenda del lotto 1 a Battipaglia Romagnano dimostra quanto sia arduo rispettare il diritto, quello ambientale in particolare e la tutela costituzionale del diritto di proprietà.

Sono polverizzati ,in questa vicenda anche le prerogative e le funzioni amministrative dei comuni.

Appare davvero una formulazione da farsa la versione vigente dal 2001, dell’art 114 della Costituzione   La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.”.

Un articolo che, nel 1948, recitava La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni”.

Non soltanto l’inversione dell’ordine di elencazione degli enti territoriali: discendente ieri   ascendente oggi. Ma anche l’inserimento dello Stato, nell’elenco degli enti costitutivi della Repubblica, alla pari degli altri enti territoriali, sino al 2001 considerati“ minori”.

 Un avvicinamento delle istituzioni ai cittadini che, avrebbe dovuto generare efficienza amministrativa, attenzione ai bisogni dei cittadini. 

 La vicenda giudiziaria del lotto 1 A , testimonia il livello di confusione di organi dello Stato nella cui inerzialità si “tuffano” ministeri e una società completamente pubblica facendo  , a pezzi le regole e ostinatamente perseguendo  a prescindere, obiettivi particolari.

 Ogni sistema giuridico sceglie la propria gerarchia. La nostra gerarchia delle fonti: Costituzione, legge costituzionale, legge ordinaria, regolamenti e appartenendo alla Unione Europea in posizione di vertice ci sono i Trattati istitutivi dell’Unione e i regolamenti e le direttive della U.E.

In ogni sistema, ogni norma deve anzitutto rispettare tutte le norme di rango superiore. Rispettare vuol dire che nessuna norma può avere un contenuto che si pone in conflitto con il contenuto di una norma di rango superiore.

 IL 7 febbraio 1985 la Corte di Giustizia in una sentenza affermò che la tutela dell’ambiente“ costituisce uno degli scopi essenziali della Comunità”. E altrettanto l’Atto Unico Europeo, il Trattato di Maastricht, di Amsterdam , di Lisbona  e i Principi ai quali l’azione dell’Unione Europea in campo ambientale si richiama sono i Principi di Precauzione, dell’Azione Preventiva, del Principio di Correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente e sul principio“ chi inquina paga”.

Che cosa dire della incredibile vicenda, relativa alla ordinanza del Tar del Lazio pubblicata il 3 ottobre scorso con il N.12946.

Riguardava Ministero della Transizione Ecologica, quello della Cultura, delle Infrastrutture , la Presidenza del Consiglio e altri soggetti. 

Atti impugnati dal Comune di Eboli, dalla Comitati, cittadini e dai Comuni di Castelnuovo Cilento, Pisciotta, Vibonati, Ascea, Casal Velino, Caselle in Pittari, Cuccaro Vetere, Moio della Civitella, Omignano, Perito, San Giovanni A Piro, Stella Cilento, Vallo della Lucania, Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo.

Quattordici comuni che ai sensi dell’art 114 della Costituzione sono equiordinati rispetto a Stato e Regioni, registrano l’incredibile rinvio del pronunciamento del Tar, nel mentre lo stesso Ministro della Transizione Ecologica con un tempismo sconosciuto su altri temi importanti, cinque giorni dopo questo“ congelamento” del Tar  delibera . Lo fa su questioni fondamentali che,  riguardano la compatibilità ambientale del Progetto di Fattibilità Tecnico Economico, procedendo  senza indugio alcuno.

Si dirà“ Ma è scritto nel decreto che la  Soprintendenza Speciale per il PNRR ha espresso parere favorevole “, certamente , ma a :”  condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni dalla 1 alla 12  (.) Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase precedente alla progettazione definitiva”.

Notevole la prescrizione n 6 : Dovrà essere rivisitata la progettazione al fine di ridurre il più possibile sia nel numero, sia nelle dimensioni le altre opere accessorie per l’esecuzione dei lavori (comprese le aree di cantiere) e/o per il funzionamento della Linea quali le piazzole (dotate o meno di fabbricati tecnologici e di servizio) ovvero i nuovi assi e/o adeguamenti viari (principalmente quelli contemplati vicino, o comunque a poca distanza dai corsi d’acqua e dai versanti acclivi (come nel caso di Campagna, di Contursi Terme o di Palomonte alla località Sperlonga vicino al Torrente Capo lazzo, cfr. “NV16”), in modo da contenere al massimo le alterazioni alla morfologia dei rilievi collinari e le interazioni particolarmente incisive nei contesti. Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni paesaggistici Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase precedente alla progettazione definitiva.

Notevole la prescrizione n  9 :    in merito al piano di demolizioni, in riferimento ai numerosi immobili oggetto di demolizione ubicati prevalentemente nei comuni di Eboli e Campagna, ma anche in quelli di Battipaglia, Contursi Terme, Sicignano degli Alburni e Buccino, in fase di progettazione più avanzata (di livello definitivo ed esecutivo da sottoporre in ogni caso alla valutazione della competente Soprintendenza) le rimozioni siano il più possibile ridimensionate ed evitate nel caso dell’edilizia tradizionale e testimoniale. In merito si ribadisce che ci si riserva la formulazione di ulteriori prescrizioni e condizioni in relazione agli aspetti storico-artistici.   Verifica di ottemperanza: Ufficio MiC coinvolto – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino (.)  Si ritiene necessario sottoporre il progetto a ulteriore valutazione ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, rispetto agli elaborati progettuali di dettaglio che saranno redatti per il progetto definitivo/esecutivo.”.

Rilevo la rinnegazione di fatto dell’art 114 Costituzione, la frantumazione dei Principi dei Trattati della UE , in particolare il Principio di Prevenzione di eventuali danni all’ambiente, del Trattato di Lisbona per uno sviluppo sostenibile, caratterizzato non solo dalla tutela dell’ambiente ma anche dal miglioramento della qualità dell’ambiente in funzione del miglioramento della qualità della vita.

 Incommentabile la pilatesca decisione del Tar del Lazio e il colpevole silenzio di tutti i partiti politici, tranne due interrogazioni di parlamentari del Movimento 5 Stelle (Onorevoli Bilotti e Costa).

 La polverizzazione del Diritto nel silenzio generale ,scambiato con gli slogan di una società di trasporto pubblico.

Concludo con Montesquieu ” Giustizia ritardata è giustizia negata”

 

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