I Presidenti di Regione e l’elettrosmog

Ambiente, Natura & Salute

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IL Governo ha aumentato i limiti di esposizione  del  campo elettrico vigente da 25 anni, i 6 V/m sostituiti dai  15 (art. 10, legge 214/2023).

A essere precisi nel comma 2 è scritto che: “ sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per  quanto  attiene all’intensità’ di campo elettrico E “.

 Su una interpellanza al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, circa l’intesa con la  Conferenza Unificata è stato risposto, che“ non è obbligatorio e non vincolante “.

IL tentativo di innalzare i limiti lo si trova già nel DL concorrenza di Draghi. Incredibile poi che, in sede di valutazione tecnica durante i lavori parlamentari fu valutato come,“ improbabile in quanto estraneo ai contenuti del DDL”.

Diventato poi ammissibile come valutazione dagli stessi uffici del Parlamento. E ancora: nel documento dell’indagine conoscitiva sul 5 G (Commissione IX – Trasporti e TLC, della Camera dei Deputati anno 2020), risulta che per il  Governo non era  necessario modificare gli attuali limiti di

emissione,  posizione condivisa dalla Commissione, “in quanto gli attuali limiti appaiono sufficientemente cautelativi”.

Analoga posizione sull’argomento da parte  l’ANCI,  che valutava  la proposta generatrice di“ effetti indesiderati”.

Vero che il Governo tiene conto del parere di ICNIRP, che è comunque un organismo non scientifico ma una ONG che  ai fini sanitari tiene conto esclusivamente degli effetti termici acuti, che si manifestano per esposizioni brevi e intense, non protegge la popolazione dalla esposizione a effetti biologici di lunga durata (non termici).

 Una inaccettabile e palese rottura del Principio di Precauzione e dell’azione preventiva, di cui all’art. 191 (ex art. 174 TCE) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Infinita è la letteratura scientifica che certifica gli effetti biologici dipendenti dalla esposizione indicando gli effetti delle onde elettromagnetiche (malattie neurodegenerative, deficit di attenzione e memoria, elettrosensibilità, disturbi cardiocircolatorii, danni al DNA: Rapporti  Bioinitiative Report 2012-2022).

Nessuna  motivazione scientifica giustifica  la scelta, di aumentare i limiti.

Le reali ragioni della guerra al limite dei 6 V/m è il costo di 4 miliardi di euro per realizzazione e adattamento delle infrastrutture, per il 5 G.

Vanno installate comunque otto mila nuove torri e cinquantamila microcelle.

 Inoltre l’Italia è unica in Europa, a misurare il valore delle emissioni non sulla media riferita a 6 minuti ma sull’arco di 24 ore.

I valori delle emissioni quindi sono di fatto molto superiori a quelli dichiarati. 

Resta comunque  la ripartizione delle competenze e funzioni, tra Stato, regioni ed enti locali in tema di inquinamento elettromagnetico, comunemente denominato elettrosmog disciplinata dalla legge  36/2001, legge quadro sulla protezione della esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

 La legge   si colloca nell’ambito dei principi di prevenzione e di precauzione sanciti dall’art. 174, c.2 del Trattato istitutivo dell’Unione  europea, per cui la tutela scatta  non solo di fronte a un rischio sicuramente accertato, ma anche a un fatto la cui rischiosità  potrebbe manifestarsi in futuro  a seguito della evoluzione della ricerca  scientifica.

La finalità principale della legge è la tutela della salute quale bene costituzionalmente garantito ed è sintomatico l’espresso richiamo all’art. 32 Cost. (art. 1, c. 1, lett. a), cui si aggiunge la previsione dell’attivazione di misure di cautela in applicazione del principio di  precauzione  di cui all’art. 174 prima cit., anche attraverso la promozione della ricerca scientifica diretta a valutare gli effetti a  lungo termine della esposizione a onde elettromagnetiche ed a consentire l’approntamento di sistemi e misure di difesa idonei (art.  1, lett b).

  La salute  è senz’altro  il bene  la cui tutela è indicata  come fine prioritario, ma non può essere  l’unico. Gli impianti radioelettrici, gli elettrodotti ecc., ancorché vengano sottoposti all’osservanza di accorgimenti tecnici e  misure tali da garantire la tutela della salute dei soggetti singoli e della popolazione in genere dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, costituiscono tuttavia elementi estranei all’ambiente naturale e  hanno come tali una incidenza lesiva sul suo equilibrio.

Ecco dunque che alla tutela della salute si affianca quella dell’ambiente e del paesaggio, quale ulteriore finalità della legge (art. 1, c. 1, lett. c).  Non siamo certo in presenza  di una tutela  minore, ma di una tutela relativa, in quanto, mentre  per la salute scatta un dovere per  l’Ordinamento di apprestare misure di cautela e di intervenire a livello precauzionale prima ancora che sia stato accertato l’effetto lesivo derivante dalla esposizione e, per l’ambiente si tratta di mitigare al massimo l’impatto che su di esso possono  avere  le strutture materiali, quali elettrodotti, stazioni o sistemi  radioelettrici, impianti per telefonia mobile, impianti fissi per radiodiffusione.  Doveri e Principi che in questa vicenda appaiono stuprati. Secondo il CODACONS solo i Presidenti di Regione

 possono fermare l’aumento  dei campi elettromagnetici. Possono farlo sollevando conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in considerazione dell’inserimento nella Costituzione della materia concorrente della tutela ambientale. Due sentenze del Tribunale di Ivrea e di Brescia hanno riconosciuto il legame tra l’uso del cellulare continuo e un tumore denominato neurinoma.

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