La morte del diritto ambientale

Economia & Finanza

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La frantumazione delle regole che disciplinano le politiche ambientali  è iniziata  negli anni 90 e, continua senza soste oggi.

Sarebbe lunghissimo l’elenco, a iniziare dalle modifiche del funzionamento delle conferenze dei servizi, fino alla creazione dei commissari straordinari con le ordinanze in deroga, lo smantellamento progressivo delle norme sulla VIA (valutazione impatto ambientale) ,  la VAS (valutazione ambientale strategica) ,la VINCA ( valutazione incidenza ambientale) ,  il processo amministrativo.

L’esempio più attuale e clamoroso è rappresentato dalla procedura di approvazione del progetto del primo lotto  Alta Velocità  Battipaglia/Romagnano.

 Una procedura  che mostra lo svuotamento della VIA, a opera di una società di diritto privato.

 Una sorta di  anarchia che andrebbe sanzionata in maniera pesante affinché le Istituzioni, la Legge diventi il faro per una società  più giusta.

 La telenovela lotto 1 A, Battipaglia/Romagnano di Km 32 inizia nel febbraio 2022 quando  Rete Ferroviaria Italiana,  una S.p.A. di diritto privato anche se l’unico azionista è il ministero delle finanze comunica che diversamente dagli atti ufficiali della Unione Europea  (decisione n. 1692 del 23.7.1996 e Regolamento n. 1315 dell’11.12.2013. L’Unione Europea prescrive   l’adeguamento infrastrutturale della  linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria al fine di renderla una linea ferroviaria ad alta velocità  seguendo il  percorso tirrenico, Battipaglia-Agropoli-Sapri) il tracciato è modificato. 

 Tracciato  appartenente al  corridoio europeo“ Scandinavo/Mediterraneo”.

Scelta riconfermata nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2020.

Nei 32 Km del nuovo percorso  “ dentro” il corridoio autostradale sono previsti 18 viadotti per una lunghezza totale di circa 6 km, di 11 gallerie naturali per una lunghezza totale di circa 10 km e,  8 gallerie artificiali per una lunghezza totale di circa 4 km., oltre a numerose opere e infrastrutture tecnologiche e di servizio.

 IL percorso ricade all’interno e in prossimità di 3 Zone Speciali di Conservazione, 3 Zone Speciali di Protezione e 4 Aree Naturali Protette.

Questo scrive la Sovrintendenza“ il progetto in esame si inserisce all’interno di un contesto territoriale complesso, caratterizzato dalla presenza delle valli del Sele e del Tanagro, degli Alburni e del Vallo di Diano, particolarmente critico per diversi aspetti e caratterizzato da sismicità medio-alta e caratteristiche geomorfologiche articolate, connotato pertanto da una notevole valenza paesaggistica e dalla presenza di un ricco patrimonio culturale, costituito da centri/nuclei storici, numerose emergenze di carattere storico-artistico, architettonico e testimoniale sparse sul territorio, nonché dalla presenza di siti di interesse archeologico, nel quale risulta ancora preminente la vocazione agricola o silvo-pastorale (…) L’opera in progetto, da inserire all’interno di tale complesso contesto, è caratterizzata da interventi di notevole impatto, tra cui la realizzazione di: viadotti, gallerie, fabbricati tecnologici, sottostazioni elettriche, movimentazioni di terreno, opere di contenimento, ecc., che si sviluppano in un’area interessata anche dalla presenza dell’autostrada A2, sia dalla diramazione autostradale Sicignano degli Alburni – Potenza”.

Nel giugno del 2022 arriva comunque il parere favorevole della  Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, che sconta questa precisazione della Commissione medesima“ ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis, ella L. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci”.

Anche  la Soprintendenza Speciale per il PNRR esprime  parere favorevole, subordinato al rispetto di altre condizioni ambientali tra le quali una che impone di modificare il tracciato se“ le opere così come progettate risultano inconciliabili con le esigenze di tutela paesaggistica”. Successivamente ministeri e istituzioni territoriali approvano.

Nel giugno dello scorso anno il ministero dell’ambiente rileva che RFI ha modificato il progetto, che aveva ottenuto la compatibilità ambientale. Sono varianti che devono essere sottoposte, a valutazione di impatto ambientale.

Il 9 gennaio di quest’anno  RFI chiede la procedura di Via sulle varianti e, una successiva ulteriore valutazione con avviso pubblico del marzo scorso.

Chiaro? A procedimento concluso se ne riaprono altri due come integrazioni.

 Intanto il Comune di Eboli ha presentato ricorso al Tar del Lazio sul decreto VIA e il 23 aprile la sezione Seconda Ter del Tar ha valutato il ricorso.

 La cosa strana è che è stato presentato il parere della Commissione Tecnica PNIEC-PNRR di aprile 2024, che  conclude  in questo modo: “  La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell’istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere RITIENE di Confermare integralmente il PARERE FAVOREVOLE n. 13 del 20 giugno 2022 comprensivo delle condizioni ambientali in esso contenute.”. Rimandato a settembre il pronunciamento, ma le obiezioni ambientali sono tutte sanate.

 Sembrerebbe che tutto sia concluso e invece mancano elementi fondamentali sui quali né RFI, né la  Commissione e né l’Avvocatura hanno considerato.

Considerata conclusa  la verifica di ottemperanza alle 4 prescrizioni che il MIC allegate al parere del 30 giugno 2022 lo stesso Ministero della Cultura scriveva: “ ottemperanza limitatamente alle prescrizioni indicate all’art. 3, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 165 del 01 agosto 2022 (.) e nel rispetto del parere formulato dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino (.) Fermo restando la necessità di disporre i necessari approfondimenti progettuali, nelle successive fasi di progettazione definitiva/esecutiva, come evidenziato nel parere della Soprintendenza stessa, sopra interamente riportato e a cui si rimanda, indispensabili per garantire il corretto inserimento dell’opera nel contesto territoriale di riferimento in termini sia di compatibilità paesaggistica che di qualità architettonica.”

La questione della compatibilità paesaggistica, la arbitraria modifica del corridoio, l’impronta del carbonio, il Principio DNSH non sembrano rappresentale elementi fondamentali e vincolanti per istituzioni pubbliche e concessionarie pubbliche. Ne prendiamo atto di vivere in uno Stato dove le regole sono frantumate e l’imperativo categorico diventa,“ crescere, crescere, crescere” anche se l’unica cosa che cresce è il debito pubblico. 

Resta l’impatto economico e sociale rilevantissimo e un’opera, che forse i posteri vedranno conclusa, considerata la situazione debitoria del Paese e i tassi di crescita inadeguati e incapsulati in una austerità di fatto che è la cifra permanente di questa Unione Europea.

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