IL TAR del Lazio seconda sezione si è pronunciato , in questi termini nella udienza di ieri , sul ricorso dei comuni di Eboli e Campagna contro Rete Ferroviaria Italiana , che a furia di correre dietro le scadenze PNRR , commette irregolarità, rispetto alla vincolante normativa comunitaria.
IL TAR ha ritenuto necessario che : “ le amministrazioni interessate ottemperino integralmente all’ordine istruttorio già imposto con la precedente ordinanza del 23 febbraio 2023. Il Collegio ha infatti osservato , che tali chiarimenti sono indispensabili ai fini della decisione. Con successiva ordinanza che sarà pubblicata nei prossimi giorni, il Tribunale provvederà a specificare meglio le sue richieste istruttorie e a disporre il rinvio dell’udienza pubblica per il giorno 23.4.2024, come già anticipato alle parti presenti.”
Dopo che RFI si è accorta dopo due anni ,di non poter andare avanti per realizzare il lotto due Praia/ Tarsia causa complicazioni tecniche e quindi realizzare il lotto 3 fino a Cosenza e il 4 fino a Santa Eufemia, decide di abbandonare il corridoio autostradale e tornare su quello tirrenico , arriva questo chiarissima determinazione del TAR : “ fai quello che ti abbiamo detto , quasi 22 mesi fa.”.
In verità RFI non ha fatto nemmeno quanto intimato dal ministero dell’ambiente , a giugno di questo anno per le varianti sostanziali apportate allo Progetto di Fattibilità Tecnico Economico , Battipaglia/Romagnano approvato in Conferenza dei Servizi da Regione, Province , Ministero dell’Ambiente , della Cultura e soggetti societari interferiti.
Incredibile , ma è cosi : una Repubblica parlamentare , le cui determinazioni coerenti con normative comunitarie risultano insolute per una sorta di autoreferenzialità di aziende di Stato , ricchissime che a causa di spropositati trasferimenti pubblici fanno quello che vogliono.
Cosa aveva richiesto il Tar nel precedente pronunciamento ? Un atto importantissimo e imprescindibile ,la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) , prevista dalla direttiva comunitaria , numero 42/CE. La VAS rappresenta lo strumento per una sostenibilità Ambientale, particolarmente utile in aree vaste di territorio con elevata densità di attività manifatturiere e di servizi.
Il DPR 14 marzo 2001 che approvava il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, in allegato riportava come documento tecnico il riferimento specifico alla Valutazione Ambientale Strategica.
Infatti, nel richiamare lo schema di PGTL, ribadiva che “ Nella realizzazione del Piano sarà dato carattere di priorità a quelle opere che abbiano superato positivamente la prevista Valutazione ambientale strategica” . Inoltre nel paragrafo relativo alle condizioni per la realizzazione degli interventi riportava che i risultati della VAS dovranno essere assunti come dati non modificabili nei passaggi decisionali e progettuali successivi”. La VAS rappresenta una sfida procedura importante per la razionalità del processo decisionale e per il suo orientamento verso la sostenibilità . Relativamente alla relazione tra Vas e Via la normativa vigente all’art 11 comma 5 del Titolo II dlgs 152 / 2006 stabilisce che “ La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.”
Preso atto che la Salerno Reggio Calabria non è all’interno del PGTL , si intende con il richiamo sottolineare l’importanza fondamentale che ha la VAS ,dalla quale non i può prescindere essendo derivata da Principi dei Trattati UE.