VAS e Alta Velocità

Arte, Cultura & Società

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IL TAR del Lazio seconda sezione si è pronunciato , in questi termini nella udienza di ieri , sul ricorso dei comuni di Eboli e Campagna contro Rete Ferroviaria Italiana , che a furia di correre dietro le scadenze PNRR , commette irregolarità, rispetto alla vincolante normativa comunitaria.

IL TAR  ha ritenuto necessario che :  “ le amministrazioni interessate ottemperino integralmente all’ordine istruttorio già imposto con la precedente ordinanza del 23 febbraio 2023. Il Collegio ha infatti osservato , che tali chiarimenti sono indispensabili ai fini della decisione. Con successiva ordinanza che sarà pubblicata nei prossimi giorni, il Tribunale provvederà a specificare meglio le sue richieste istruttorie e a disporre il rinvio dell’udienza pubblica per il giorno 23.4.2024, come già anticipato alle parti presenti.”

Dopo che RFI si è accorta dopo due anni ,di non poter andare avanti per realizzare il lotto due Praia/ Tarsia causa complicazioni tecniche  e quindi realizzare  il lotto 3 fino a Cosenza e il 4 fino a Santa Eufemia, decide di abbandonare il  corridoio autostradale e tornare su quello tirrenico , arriva questo chiarissima determinazione del TAR : “ fai quello che ti abbiamo detto , quasi 22 mesi fa.”.

 In verità RFI non ha fatto nemmeno quanto intimato dal ministero dell’ambiente , a giugno di questo anno per le varianti sostanziali apportate allo Progetto di Fattibilità Tecnico Economico , Battipaglia/Romagnano  approvato in Conferenza dei Servizi da Regione, Province , Ministero dell’Ambiente , della Cultura e soggetti societari interferiti.

 Incredibile , ma è cosi : una Repubblica parlamentare , le cui determinazioni coerenti con normative comunitarie risultano insolute per una sorta di autoreferenzialità di   aziende di Stato ,  ricchissime che  a causa di spropositati trasferimenti pubblici fanno quello che vogliono.

 Cosa aveva richiesto il Tar nel precedente pronunciamento ? Un atto importantissimo e imprescindibile ,la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ,  prevista dalla  direttiva comunitaria , numero 42/CE. La VAS rappresenta    lo   strumento   per   una   sostenibilità Ambientale,  particolarmente utile in aree vaste di territorio con elevata densità di attività manifatturiere e di servizi.

Il DPR 14 marzo 2001  che approvava   il Piano   Generale   dei   Trasporti   e   della   Logistica,  in    allegato riportava   come   documento tecnico  il  riferimento specifico alla Valutazione Ambientale   Strategica.

  Infatti,   nel   richiamare   lo   schema   di   PGTL,   ribadiva  che   “  Nella realizzazione del Piano sarà dato carattere di priorità a quelle opere che abbiano superato positivamente la prevista Valutazione ambientale strategica” . Inoltre  nel   paragrafo   relativo   alle   condizioni   per   la   realizzazione degli   interventi    riportava      che   i     risultati   della    VAS   dovranno   essere assunti   come   dati   non   modificabili   nei   passaggi   decisionali   e   progettuali successivi”.     La   VAS   rappresenta     una   sfida   procedura     importante   per   la razionalità   del   processo   decisionale   e   per   il   suo   orientamento   verso   la sostenibilità . Relativamente alla relazione tra Vas e Via la normativa vigente all’art   11   comma   5   del   Titolo   II   dlgs   152   /   2006   stabilisce   che              La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.”

Preso atto che la Salerno Reggio Calabria non è all’interno del PGTL , si intende con il richiamo sottolineare l’importanza fondamentale che ha la VAS ,dalla quale non i può prescindere essendo derivata da Principi dei Trattati UE.

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