Debiti commerciali della PA

Economia & Finanza

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2.840,7 i miliardi di euro a fine agosto 2023, per il debito pubblico della Pubblica Amministrazione (PA) italiana, registrando un decremento di 18,3 miliardi di euro rispetto al mese precedente. La vita media residua del debito, invariata, è di 7,7 anni. Distinguiamo il debito pubblico, pari al valore nominale di tutte le passività lorde consolidate delle PA e costituito dai titoli emessi dallo Stato sul mercato interno ed estero, dal debito commerciale delle PA, pari al valore delle fatture emesse dai fornitori della Pubblica Amministrazione e ancora non pagate.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell’Italia, approvato dal Consiglio europeo il 13 luglio 2021, ha definito, insieme ad un ampio programma di investimenti, un pacchetto di riforme “abilitanti”, per le quali, analogamente agli investimenti, sono stati stabiliti obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente e con precisione, al cui raggiungimento si è subordinata l’assegnazione stessa delle risorse del PNRR, prevedendone la verifica nel tempo.

Il rispetto dei tempi di pagamento è una delle riforme abilitanti del PNRR: la riforma 1.11  “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”. Tale Riforma prevede il conseguimento di precisi obiettivi di performance, milestone e target, per i tempi di pagamento dei debiti commerciali della PA, previsti dalla normativa nazionale ed europea, pari a  non oltre 30 giorni, 60 giorni per gli enti sanitari.

Obiettivi da raggiungere entro il quarto trimestre 2023, con conferma nel 2024. Ai fini della verifica di tali obiettivi sono stati definiti precisi criteri operativi di misurazione -operational arrangements, gli indicatori sono stati elaborati sui dati della Piattaforma dei Crediti Commerciali.

Qui vengono calcolati ed analizzati i seguenti indicatori: il tempo medio di pagamento, il tempo medio di ritardo e la percentuale delle fatture pagate nei termini, in rapporto sia al numero sia all’importo delle fatture. Aggiungiamo che, dal prossimo anno, scatterà la sanzione sul Fondo Garanzia Debiti, nei confronti degli Enti che nel 2023 hanno effettuato pagamenti in ritardo e che non avranno ridotto il debito a fine anno, rispetto all’ammontare riferito alla stessa data dell’anno precedente.

Non da ultimo, l’obiettivo di riduzione dei tempi di pagamento è una condizione necessaria per poter concludere positivamente la procedura d’infrazione intrapresa dalla Commissione Europea contro l’Italia, per la violazione della direttiva 2011/7. Intuitiva la rilevanza dei grossi stock di liquidità bloccata per le PMI, nel caso di ingenti ritardi nei pagamenti della PA.

La Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) rileva le informazioni sulle singole fatture ricevute dalle oltre 22.000 amministrazioni pubbliche, ha pertanto un ruolo cruciale nel monitoraggio effettuato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sui debiti commerciali delle PA.

La registrazione alla piattaforma è obbligatoria per le PA italiane, inoltre, è stata istituita nel 2012 anche come strumento attraverso il quale i fornitori possano ottenere la certificazione dei crediti commerciali vantati nei confronti delle PA debitrici, ma in molti non ne sono a conoscenza.

Dal 1° luglio 2014, per il monitoraggio dei debiti commerciali della PA, tutte le fatture elettroniche sono automaticamente acquisite dal sistema PCC, ovviamente riguardo ai documenti equivalenti ad una fattura, come le note emesse da soggetti non titolari di partita IVA, quindi anche per le fatture non elettroniche o comunque emesse prima del 1° luglio 2014, è stata necessaria la comunicazione da parte dei creditori o dalle PA stesse.

Le PA hanno l’obbligo di aggiornare sulla piattaforma le operazioni di contabilizzazione e pagamento, quindi di comunicare la scadenza di ciascuna fattura, con l’eventuale sospensione o blocco del pagamento. Infatti la PCC è in grado di scorporare dal calcolo dei tempi di pagamento l’eventuale tempo di sospensione delle fatture, purché indicato opportunamente. Pertanto, la mancata registrazione dello stato di sospensione di una fattura, a cui è assegnata una scadenza superiore ai 30 giorni, superiore ai 60 giorni per gli enti sanitari, includendo la sospensione stessa, potrebbe generare un ampliamento del tempo medio di pagamento e un peggioramento di quello di ritardo, in alcuni casi di notevole entità.

La Piattaforma acquisisce automaticamente, direttamente dal Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI), tutte le fatture elettroniche, obbligatorie da marzo 2015 se emesse nei confronti delle PA,  inoltre registra i pagamenti effettuati e comunicati dalle singole amministrazioni. Per consentire l’acquisizione automatica dei pagamenti effettuati dalle PA, da gennaio 2018, è stato realizzato un potenziamento del sistema informativo, denominato ”Siope Plus”, entrato a regime dal 2019, in modo che la registrazione dei pagamenti avvenga automaticamente, per la maggior parte delle PA, per le altre vige il sistema SICOGE.

Ecco alcuni numeri: nel 2022 sono state registrate 29,7 milioni di fatture ricevute dalle PA e non respinte, pertanto conteggiate solo se non rifiutate, per un importo totale (al netto della quota IVA) pari a 179 miliardi di euro, di cui 175,7 miliardi effettivamente liquidabili, al netto degli importi sospesi non liquidabili.

Gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ed il comparto delle Regioni e Province autonome hanno registrato le migliori performance, per i miglioramenti nell’ultimo triennio sul grado di tempestività nei pagamenti. Nel 2022, i tempi medi di ritardo ponderato si attestano, rispettivamente, su -17 e -15 giorni, con riduzione di 1 giorno rispetto al 2021. Tra le performance peggiori abbiamo alcune Unioni di Comuni con tempi medi di ritardo ponderato oltre i 200/300 giorni.

La riduzione dei tempi di pagamento risulta, inoltre, accompagnata da un progressivo miglioramento della quota di fatture pagate nei termini, infatti dal 74,5% dell’importo delle fatture emesse nel 2020 si è passati  al 77,5% di quelle emesse nel 2022.

Aggiungiamo ciò che la Ragioneria Generale dello Stato ha inteso precisare: gli indicatori stabiliti dalla Commissione europea per il monitoraggio della  riforma n. 1.11 continueranno a consistere nella media, ponderata con gli importi delle fatture pagate, dei tempi di pagamento e di ritardo delle pubbliche amministrazioni, purché, nel confronto con la media semplice, i valori non siano inferiori di oltre 20 giorni (30 giorni per gli enti del settore sanitario), nel 2023, e di 15 giorni (20 giorni per gli enti del settore sanitario) nel 2024. Nel caso siano superati tali gap, verrà utilizzata la media semplice. Pertanto, è opportuno che le PA adottino nella gestione dei pagamenti criteri che assicurino parità di trattamento dei fornitori e delle fatture, considerando che, favorire prioritariamente il pagamento di fatture di importo più elevato, potrebbe incidere sulla scelta dell’indicatore valido per la riforma 1.11.

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