Pergotenda troppo grande? Serve il titolo edilizio

Serza titolo edilizio la struttura è abusiva se determina una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio

Noi e il Condominio

Di

Pergotenza troppo grande? Serve il titolo edilizio. Tanto si evince da una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 7372 del 27 luglio 2023). I giudici hanno confermato l’ordine di demolizione di una pergotenda di circa 100 m. La struttura da demolire – si legge nella sentenza – non può qualificarsi come “pergotenda”, perché le sue dimensioni “esorbitano da quelle che connotano la pergotenda quale intervento di ridotta incidenza nell’assetto dei luoghi”.

Il fatto

La vicenda nasce dall’orine di demolizione, emesso dal Comune, riguardante alcune opere edilizie ritenute abusive perché realizzate senza i prescritti titoli edilizi, tra cui una pergotenda di notevoli dimensioni. Le proprietarie dell’edificio impugnavano l’ordinanza. Con specifico riferimento alla pergotenda, i ricorrenti sostengono che la stessa rientri nel regime di attività edilizia libera, quindi non richiede alcun titolo edilizio, indipendentemente dalle dimensioni e dalla tipologia costruttiva. Nel caso specifico, poi, date le caratteristiche della tenda in questione, la pergotenda non potrebbe nemmeno essere considerata “nuova costruzione”, in quanto non determina una trasformazione urbanistico-edilizia rilevante.

Il Consiglio di Stato ha però respinto il ricorso, confermando l’ordinanza di demolizione.

Pergotenda: edilizia libera?

Il tema della qualificazione della pergotenda come opera rientrante o meno nel regime dell’edilizia libera è stato più volte affrontato dal Consiglio

L’articolo 6 del DPR n.380/2001 (T.U. Edilizia) individua, appunto, le opere rientranti nella c.d. “edilizia libera”. Ai sensi di tale norma, quando la  struttura diventa mero accessorio, necessario solo al sostegno e all’estensione della tenda – e non organismo edilizio che crea un nuovo volume o superficie – non è necessaria alcuna autorizzazione.

Rientrano nell’edilizia libera, a titolo esemplificativo: “strutture semplici, quali gazebo, pergotende con telo retrattile, pergolati, se elementi di arredo annessi ad unità immobiliari e/o edilizie aventi esclusivamente destinazione abitativa”, nonché “tende autoportanti, tende in aggetto, ombrelloni, pedane, fioriere al servizio degli esercizi commerciali e di ristorazione, ubicate su suolo pubblico”, ferma restando l’acquisizione della specifica autorizzazione amministrativa secondo quanto previsto di singoli comuni in materia di occupazione di suolo pubblico e naturalmente esclusa la loro chiusura perimetrale.

Nel caso della pergotenda, “la qualificabilità dell’intervento in termini di pergotenda, ovvero un’opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente funzionale, esclude la necessità di titolo edilizio, a meno che non determini una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio” (Cons. Stato, 07/052018, n. 2715).

Dimensioni 

Ciò premesso, nel caso di specie i giudici hanno ritenuto che la struttura realizzata, per le sue dimensioni e caratteristiche, non possa essere qualificata come “pergotenda”. Si tratta, infatti, di una struttura, seppur smontabile, di rilevanti dimensioni, pari a circa 100 mq, su pedana sovrapposta al terreno e con copertura costituita da materiale plastico sorretta da elementi verticali in legno di elevato spessore.

Tali caratteristiche – si legge nella sentenza in commento – “esorbitano da quelle che connotano la pergotenda quale intervento di ridotta incidenza nell’assetto dei luoghi”. Pertanto, non si tratta di opera rientrante nell’ambito dell’edilizia libera, richiedendo invece il prescritto titolo edilizio.

Giuseppe Nuzzo – Fonte: Teknoring.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

CAPTCHA ImageChange Image

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Traduci
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube