Interventi urgenti del nuovo governo Meloni

Fisco, Giustizia & Previdenza

Di

di Silvia Passerini

Con il Decreto-Legge 31 ottobre 2022, n. 162, il nuovo Governo Meloni ha ritenuto necessario intervenire per apportare modifiche e introdurre nuove disposizioni riguardanti “Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.”.

In particolare l’Art. 1 si occupa delle modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con sostituzioni e aggiunte nell’articolo 4-bis (comma 1, comma 1-bis, comma 2 e comma 2-bis; il comma 3-bis è abrogato), nell’articolo 21 (comma 4) e nell’articolo 30-ter (comma 1 e comma 7); l’Art. 2 è relativo alle modifiche all’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; l’Art. 3 riguarda le disposizioni transitorie in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari; l’Art. 4 modifica all’articolo 25 (commi 1 e 3) della legge 13 settembre 1982, n. 646.

L’Art. 5 del Decreto-Legge si occupa di regolare il fenomeno dei raduni dai quali possano scaturire situazioni di pericolo per l’ordine pubblico e per la salute e l’incolumità dei cittadini. Stabilisce, pertanto, le “Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali

  1. Dopo l’articolo 434 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 434-bis (Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica). – L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica.

Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita.

È sempre ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione.».”

L’Art. 6 stabilisce che il decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», entra in vigore il 30 dicembre 2022.

L’Art. 7, Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti sars-cov-2, fa riferimento alle modifiche del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e in particolare degli articoli 4 (commi 1, 5 e 6), 4-bis (comma 1), e 4-ter (commi 1 e 3) nei quali “le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»”.

Al termine del Decreto-Legge si legge che lo stesso “entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

CAPTCHA ImageChange Image

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Traduci
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube