Considerazioni sulla proposta di legge Commissione Sanità – Regione Puglia “Una proposta da respingere”

Puglia

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Intervento dell’avvocato Domenico Rosati, referente nel Patto Ethic live dell’A.N.F ( Ass. naz. forense Sindacato degli Avvocati del Tribunale di FOGGIA.  

Alcune considerazioni sulla proposta di legge della Commissione Sanità – Regione Puglia “Una proposta da respingere”

La buona morte è una problematica su cui l’uomo ha sempre riflettuto. Tuttavia, soltanto in tempi recenti è stata associata alla fine della vita di un malato che muore in anticipo rispetto al termine naturale , a seguito dell’aiuto di un altro, generalmente un medico.

In quest’ultimo orizzonte si pone la proposta di legge della Commissione Sanità della regione Puglia. L’iniziativa legislativa sopra richiamata, prevede infatti la possibilità per un malato cronico o terminale che lo desidera in piena autonomia di volontà, di rifiutare la prosecuzione dei trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale o di terapia nutrizionale , contemplando anche l’ipotesi della richiesta del trattamento eutanasico che provoca la morte del consenziente, rivolta al personale sanitario. Tale proposta di legge prevede così l’eutanasia praticata dal personale medico qualificato al malato richiedente. Se è vero che il medico ha l’obbligo di rispettare la volontà del malato è anche vero che la sua azione è volta a dirimere possibilmente le motivazioni che sono in origine questa triste volontà, dato che ha il compito di curare e non di congedare il malato dalla vita.

Per quanto concerne l’ambito dei presupposti presenti nella proposta oggettivi della richiesta di eutanasia, mancherebbe qualsiasi riferimento al trattamento sanitario: la proposta di legge, infatti, si limita a fare riferimento a un paziente, le cui sofferenze fisiche e psichiche siano insopportabili e irreversibili. E’ evidente come il richiamo alle sofferenze psichiche costituisca un parametro in grado di ampliare senza limiti misurabili le possibilità eutanasiche. Non si richiamano , dunque, situazioni oggettive  di malattia e del dolore e quindi si considera esclusivamente il lato soggettivo della percezione individuale che potrebbe avere cause al di fuori dell’ambito sanitario, fuori anche dalle valutazione dei Comitati etici .

Si può notare come , anche sotto questo profilo , la proposta di leggeva ben al di là di quanto previsto nella nota ordinanza del 16 novembre 2018 n.207. nel caso D J Fabo/ Cappato, ha paventato l’illegittimità dell’art.580 c.p. Per il giudice delle leggi, infatti, tale disposizione sarebbe incostituzionale in riferimento, però, a specifiche situazioni e sempre nell’ambito di un trattamento sanitario: le nuove esigenze di tutela sorte con il progresso tecnologico in medicina, che coinvolgono alcuni pazienti strappati dalla morte, ma non in grado di svolgere in autosufficienza le funzioni vitali. Tra i requisiti indicati nel testo  della suddetta ordinanza è previsto infatti che il paziente sia tenuto in vita “ a mezzo di trattamenti di sostegno vitale”.

La proposta di legge prevede la non punibilità del medico che pratica un trattamento eutanasico per i reati di cui agli articoli 575 c.p.(omicidio) , 579 c.p.(omicidio del consenziente), 580 c.p. ( istigazione e aiuto al suicidio), 593 c.p. (omissione di soccorso), aprendo evidentemente la strada non solo al suicidio assistito, ma anche alle forme più libere  di eutanasia praticata dal personale sanitario. Essa può avere luogo presso strutture sanitarie pubbliche e con adeguato supporto psicologico e sociale.

In conclusione, con l’approvazione della proposta di legge de quibus, farebbe ingresso nell’ordinamento giuridico italiano non soltanto il suicidio assistito, ma l’eutanasia tout a cour, imposta al medico (nonostante il riferimento all’obiezione di coscienza) anche su un soggetto non bisognoso di trattamento e di sostegno vitale .

Così chiarito il contenuto della proposta di legge Amati , occorre interrogarsi sulla compatibilità della stessa con l’ordinamento costituzionale  .

La ricostruzione sopra delineata conduce ad affermare che la proposta di legge ut supra non tiene conto del rilievo, riconosciuto dal giudice delle leggi,del diritto alla vita che appartiene al nucleo duro dei principi costituzionali e diritti inviolabili della persona, di fronte ai quali si arresta qualsiasi potere costituito. Il riconoscimento del fondamento costituzionale del diritto alla vita e la sua riconduzione tra i diritti inviolabili della persona trova,oltretutto spazio anche nell’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale, ove si ribadisce che il diritto alla vita è il primo dei diritti inviolabili dell’uomo, in quanto presupposto per l’esercizio di tutti gli altri. Sennonchè l’introduzione dell’eutanasia cozza con l’inserimento del diritto alla vita tra quelli inviolabili.

L’approvazione della proposta di legge in esame avrebbe , dunque, conseguenze molto gravi per il nostro ordinamento e sarebbe in contrasto con la carta Fondamentale

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