Attese novità per i contribuenti decaduti da una rateazione prima della pandemia. E gli altri?

Economia & Finanza

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In base ad una nuova disposizione introdotta nel c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. n. 228/2021), i contribuenti che siano decaduti da una rateazione prima dell’8 marzo 2020 possono chiedere una nuova rateazione, eccezionalmente senza dover prima saldare il pregresso, entro il 30 aprile 2022.

La finestra per costoro, però, si chiuderà il 30 aprile.

Ricordiamo inoltre che, a differenza delle rateazioni richieste tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 (dalle quali si decadeva se non si pagavano 10 rate, anche non consecutive), si decade dalle rateazioni richieste dal 1 gennaio 2022 se non si pagano (la prima rata o) 5 rate anche non consecutive.

Ad oggi, dunque, le rateazioni in essere possono essere:

  • Già in essere prima dell’8 marzo 2020: in base alle norme emanate nel corso del 2020 e 2021, a queste si applica la decadenza in caso di mancato pagamento di ben 17 rate (anche non consecutive);
  • Concesse nel periodo 8 marzo 2020 – 31 dicembre 2021: a queste si applica la decadenza in caso di mancato pagamento di 10 rate (anche non consecutive);
  • Concesse dal 1 gennaio 2022: da questa, si decade in caso di mancato pagamento di (sole) 5 rate, come da regole generali pre-Covid.

I contribuenti, che chiedono a gran voce una nuova rottamazione (la precedente considerava i ruoli fino al 31 dicembre 2017), sono restati nuovamente delusi, ma è pur vero che si è aperto per alcuni di essi uno spiraglio: in assenza della nuova norma, i decaduti da rateazioni ante 8 marzo 2020 avrebbero dovuto fronteggiare intimazioni di pagamento e pignoramenti.

Restano purtroppo esclusi da ogni forma di “scudo” i decaduti della pace fiscale: chi non ha rispettato i versamenti di rottamazione–ter o Saldo e stralcio, infatti, non può accedere ad una rateazione e si trova “scoperto” davanti alle intimazioni di pagamento, che anticipano i pignoramenti su conti correnti e stipendi. Si tratta, secondo le stime, di circa 500 mila contribuenti (il 43% di coloro i quali hanno aderito alla pace fiscale) per circa 2,4 miliardi di somme non riscosse.

Ad oggi, per loro (per le aziende, per lo meno), gli strumenti possibili sono la composizione negoziata e concordato preventivo, ovvero (per tutti) la individuazione di un qualche motivo di ricorso a fronte delle inevitabili intimazioni di pagamento in arrivo.

L’alternativa all’intasamento (ulteriore) di Tribunali e Commissioni Tributarie è una soluzione normativa.

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