Covid, nuove misure. Super green pass per bus, treni e metro

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Quarantena azzerata ai vaccinati da meno di quattro mesi e a quelli con dose booster, estensione del Super Green pass quasi ovunque: per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, per entrare in alberghi, andare a fiere, impianti sci e tanti altri luoghi di socialita’ e svago, oltre a prezzi calmierati per le mascherine Ffp2. E negli stadi torna la capienza a 50%. Tra nuove decisive strette e qualche allentamento, il Governo vara l’ultimo decreto anti-Covid di questo secondo anno di pandemia che a gennaio potrebbe essere seguito da possibili altre misure.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si puo’ ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Green Pass rafforzato Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attivita’: alberghi e strutture ricettive;feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;sagre e fiere;centri congressi;servizi di ristorazione all’aperto;impianti di risalita con finalita’ turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attivita’ all’aperto. Inoltre il Green Pass rafforzato e’ necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonche’ dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti e’ fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalita’ anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

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