Il decreto semplificazioni bis ridisegna il Superbonus

Noi e il Condominio

Di

Il Decreto Semplificazioni Bis ridisegna il Superbonus 110%. Introdotti una serie di provvedimenti che tendono a rendere ancor più semplice l’applicazione della agevolazione fiscale. La Camera ha infatti approvato un mini-pacchetto di misure che modificano in modo significativo il Superbonus.

Il Superbonus subisce l’ennesima “messa a punto” in Parlamento, dunque, al termine di un serrato confronto con il Governo durante l’iter di conversione in legge del Decreto Legge n. 77/2021.

Facilitazioni e sburocratizzazione.

La prima novità da segnalare è quella delle deroga delle distanze. E’ stato modificato il comma 3, dell’articolo 119. Il nuovo testo prevede che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo anti-sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza. Una disposizione che va in deroga alle distanze minime previste dall’articolo 873 del Codice civile.

In altri termini, cappotto termico e il cordolo anti-sismico potranno essere realizzati anche in deroga alle distanze minime fra edifici previste per legge nei rapporti tra privati, per consentire di beneficiare del superbonus.

Pannelli fotovoltaici nei centri storici.

Il Decreto consente di installare pannelli fotovoltaici anche nei centri storici. Più precisamente, i pannelli potranno essere disposti nelle Zone A che i Comuni hanno individuato successivamente al 1968. I proprietari dovranno però installare pannelli integrati, non riflettenti e che non snaturano il paesaggio.

Il decreto semplificazioni bis ridisegna il Superbonus. Il DL introduce anche un regime speciale pensato per le agevolazioni prima casa. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi relativi al Superbonus, il termine per stabilire la residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile non sarà più di 18 mesi, ma di 30 mesi, decorrenti dalla data di stipula dell’atto di compravendita.

Sanatoria per le violazioni formali.

Le violazioni meramente formali che non causeranno pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non comporteranno la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata.

Nel caso, invece, in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

CILA.

Il decreto semplificazioni bis chiarisce poi un dubbio interpretativo. La presentazione della CILA è ammessa anche per gli interventi ammissibili al superbonus che riguardano le parti strutturali degli edifici o i prospetti. La CILA rimane invece esclusa per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Giuseppe Nuzzo

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

CAPTCHA ImageChange Image

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Traduci
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube