lavoro La presente trattazione intende fornire alcuni chiarimenti circa la possibilità di lavorare dopo aver conseguito la pensione, gli eventuali divieti e le trattenute sui relativi redditi.

Sommario

1. Disciplina generale
2. Le trattenute
3. Assegno ordinario di invalidità
4. Pensione di inabilità
5. Assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di invalidità
6. Le Dichiarazioni
7. La pensione di reversibilità
8. Le sanzioni
9. Cumulo dei redditi da lavoro con “Opzione Donna”
10. Cumulo dei redditi da lavoro con “Quota 100”
11 Cumulo tra lavoro e pensioni nel settore pubblico
12. Supplemento di pensione per pensionati che continuano a contribuire

1. Disciplina generale

Il D.L. 112/2008 ha sancito a partire dal 1° gennaio 2009 la piena cumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro.

I limiti della cumulabilità rimangono ancora vigenti per:

  • Le pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità di importo superiore al trattamento minimo liquidabile con meno di 40 anni di contribuzione, in presenza di redditi da lavoro dipendente superori al trattamento minimo annuo;
  • Le pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità di importo superiore al trattamento minimo liquidabile con meno di 40 anni di contribuzione, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994, in presenza di reddito da lavoro autonomi superiore al trattamento minimo annuo;
  • Le pensioni di anzianità liquidate a lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Non sono rilevanti i seguenti redditi:

  • I redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali e da altre istituzioni pubbliche e private;
  • Le indennità percepite in qualità di giudice di pace, di giudice onorario aggregato e di giudice tributario;
  • Le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali;
  • Le indennità concesse a cariche pubbliche elettive.

2. Le trattenute

In caso di lavoro dipendente e pensione, la trattenuta viene effettuata dal datore di lavoro sulla retribuzione spettante e poi versata all’ente previdenziale; il lavoratore ha l’obbligo di dichiarare la propria qualità di pensionato lavoratore.

La trattenuta viene effettuata, invece, direttamente dall’INPS in caso di:

  • Tardiva liquidazione della pensione, operando le trattenute sugli arretrati
  • Attività lavorativa dipendente svolta dal pensionato all’estero; in questa fattispecie è fatto obbligo al pensionato lavoratore di comunicare all’INPS la data di inizio dell’attività, il numero delle giornate di lavoro e l’importo mensile della retribuzione;
  • Redditi da lavoro autonomo.

In caso di lavoro dipendente, la trattenuta è giornaliera ed è pari al 50% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo. In caso di lavoro autonomo, la trattenuta è mensile e corrisponde al 30% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo (la trattenuta non può comunque essere superiore al 30% del reddito autonomo prodotto).

3. Assegno ordinario di invalidità

L ‘assegno ordinario di invalidità spetta all’assicurato che:

  • Risulti invalido con una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3;
  • Sia iscritto all’assicurazione da almeno 5 anni;
  • Possa far valere almeno 3 anni di contribuzione nel quinquennio immediatamente precedente la domanda di pensione.

L’assegno è riconosciuto per un periodo di almeno 3 anni di contribuzione nel quinquennio immediatamente precedente la domanda di pensione. L’assegno è riconosciuto per un periodo di 3 anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda dell’interessato. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegni di invalidità è confermati automaticamente.

Pe i titolari di assegno di invalidità che continuano a lavorare sono previste:

  1. La trattenuta per incumulabilità con i redditi da lavoro introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335; non viene applicata se il reddito posseduto dal pensionato è inferiore a quattro volte il trattamento minimo annuo e al 50% se il reddito supera cinque volte il trattamento minimo;
  2. La trattenuta per incumulabilità con i redditi da lavoro, se la pensione è liquidata con meno di 40 anni di contributi, quando l’importo dell’assegno ridotto per applicazione della trattenuta di cui al punto a) resta comunque superiore al trattamento minimo.

Nel caso di successiva trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia la pensione diventa interamente cumulabile.

4. Pensione di inabilità

La pensione ordinaria di inabilità spetta all’assicurato che:

  • Sia riconosciuto inabile (assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa);
  • Sia iscritto all’assicurazione da almeno 5 anni;
  • Possa far valere almeno 3 anni di contribuzione nel quinquennio immediatamente precedente la domanda di pensione;
  • Non sia iscritto in nessun albo professionale;
  • Rinunci a trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria come la disoccupazione.

La pensione di inabilità è incompatibile:

  • Con qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma, svolta in Italia o all’estero;
  • Con l’iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli;
  • Con l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e degli albi professionali;
  • Con le indennità di disoccupazione;
  • Con ogni trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Qualora si dovesse verificare una delle fattispecie sopra menzionate, l’INPS provvederà a revocare la pensione di inabilità, e in caso dei requisiti prescritti, liquida l’assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

5. Assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di invalidità

Spetta all’assicurato qualora:

  • L’invalidità o l’inabilità risultino in rapporto causale e diretto con la finalità di servizio
  • Dall’evento non derivi il diritto ad una rendita a carico INAIL o ad altri trattamenti di carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

La pensione di invalidità liquidata con decorrenza entro il 1° luglio 1984 è soggetta a una particolare disciplina in materia di cumulo con i redditi da lavoro.

Essa prevede che se il pensionato possiede un reddito da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa superiore a tre volte l’ammontare del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno), la pensione di invalidità viene sospesa.

Tale disciplina non è più applicabile dal momento in cui il pensionato compie l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, o la pensione di invalidità viene trasformata in pensione di vecchiaia a seguito di apposita domanda dell’interessato.

6. Le Dichiarazioni

I titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità sono tenuti a presentare la dichiarazione attestante i redditi da lavoro autonomo (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali ed al lordo delle ritenute) e di redditi di impresa (al netto delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito) entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF, indicando i redditi riferiti all’anno precedente ed i redditi presunti per l’anno in corso.

Tutti i pensionati lavoratori sono tenuti a presentare sia la dichiarazione preventiva che quella a consuntivo. Cumulo dei redditi da lavoro con la pensione di reversibilità

7. La pensione di reversibilità

 Nel caso della pensione di reversibilità, la cumulabilità tra l’assegno pensionistico ed eventuali redditi da lavoro è possibile, ma solo parzialmente. Così come per l’assegno ordinario di invalidità, sono infatti previsti dei vincoli reddituali, che prevedono decurtazioni nel caso in cui il reddito del lavoro del superstite:

  • sia compreso tra 3 e 4 volte l’importo del trattamento minimo INPS; in questo caso, l’importo della pensione spettante si riduce del 25%;
  • superi 4 volte il trattamento minimo INPS; in questo caso, l’importo dell’assegno pensionistico si riduce del 40%;
  • superi 5 volte il trattamento minimo INPS; in questo caso, l’importo dell’assegno pensionistico si riduce del 50%.

8. Le sanzioni

Il lavoratore che non consegna al proprio ente previdenziale la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, è obbligato al versamento della somma pari all’importo annuo della pensione, percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione. Sono inoltre previste sanzioni a carico del datore di lavoro e del lavoratore subordinato inadempienti alle norme sull’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente.

9. Cumulo dei redditi da lavoro con “Opzione Donna”

La legge di bilancio 2021 ha esteso la c.d. opzione donna alle lavoratrici che hanno maturato, entro il 21-12-2020, almeno 35 anni di contributi ed una età anagrafica pari a 58 anni, se dipendenti, e a 59 anni, se autonome, purché optino per il calcolo del trattamento pensionistico esclusivamente con il sistema contributivo. La pensione maturata con opzione donna può essere considerata pienamente cumulabile con altri redditi da lavoro al pari di qualsiasi altra pensione di vecchiaia o anticipata maturata con il sistema misto o interamente retributivo.

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10. Cumulo dei redditi da lavoro con “Quota 100”

Il decreto pensioni 2019 ha introdotto la possibilità di accedere per il periodo dal 1-1-2019 al 31-12-2021 alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica minima di 62 anni e di una anzianità contributiva minima di 38 anni. E’ importante ricordare che il diritto alla pensione conseguito entro il 31-12-2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data. Al fine del conseguimento del trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro (circ. INPS 11/2019). Viene inoltre reintrodotto per legge il divieto di cumulo nel periodo che intercorre tra la decorrenza della pensione e il raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia, vale a dire – al momento – 67 anni.

 La percezione di eventuali redditi da lavoro comporta dunque la sospensione del trattamento pensionistico in tutte le circostanze, tranne una: la cumulabilità è infatti ammessa per redditi da lavoro occasionale che non superino complessivamente i 5.000 euro lordi l’anno. Alla maturazione dell’età anagrafica richiesta per l’accesso alla pensione di vecchiaia, il divieto decade e subentrano le regole normalmente previste a favore della totale cumulabilità dei redditi da lavoro con la pensione.

11. Cumulo tra lavoro e pensioni nel settore pubblico

I trattamenti di pensione dei dipendenti pubblici non sono cumulabili con la retribuzione derivante da impieghi nell’ambito della pubblica amministrazione quando il nuovo servizio costituisce una continuazione o un rinnovo del precedente rapporto di lavoro che ha dato origine al pensionamento.

Dall’abolizione del divieto di cumulo rimangono esclusi:

  • I titolari delle pensioni dei superstiti
  • I titolari di pensione di inabilità, incompatibile con qualsiasi attività lavorativa;
  • I titolari di pensione di privilegio;
  • I titolari di pensione di invalidità

Alcune tipologie di compensi sono in ogni caso cumulabili per i pensionati di invalidità che:

  • Svolgono la funzione di giudice tributario, per i compensi percepiti quali membri delle relative commissioni (articolo 13 del D.lgs. n. 545/1992, come modificato dall’art. 86 della L. n. 342/2000
  • Svolgono la funzione di giudie di pace, per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione (articolo 11 della L. n. 374/1991, come modificata dalla L. n. 673/1994);
  • Svolgono funzione di giudice onorario aggregato, per le indennità percepite in riferimento a detta funzione (articolo 8 della L. n. 276/1997);
  • Svolgono la loro attività nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche (art. 10, comma 5 del D.lgs. 503/1992);
  • Svolgono le funzioni di amministratori locali e percepiscono le indennità previste dall’art. 82, commi 1 e 2 del D. lgs. 267/2000, in quanto tali indennità non sono assimilabili come redditi da lavoro autonomo;
  • Percepiscono le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive;
  • Dalla propria attività lavorativa, sia dipendente che autonoma, ottengono un reddito complessivo annuo, al netto di trattamenti di famiglia e delle quote dovute per i contributi previdenziali, non superiore all’importo annuo del trattamento minimo del fondo pensione dei lavoratori dipendenti, prescindendo da ogni valutazione circa la natura e la durata del lavoro;
  • Svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati;
  • Svolgono attività in qualità di lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari articolo 20, comma del 5 del DPR 488/1968;
  • Sono titolari di pensione a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile IRPEF (articolo 10, comma 2 del D.lgs. 503/1992);
  • Sono assunti con contratto di lavoro a termine di durata complessivamente non superiore ai 50 giorni nell’anno solare (art. 10, comma 2 del D.lgs. 503/1992);
  • Siano occupati in qualità di agenti non di ruolo alle dipendente della Comunità Europea da data anteriore al 1° febbraio 1991.

12. Supplemento di pensione per pensionati che continuano a contribuire

a. Definizione

Il supplemento è un incremento della pensione liquidato, a domanda, in base alla contribuzione di periodi successivi alla data di decorrenza della pensione medesima. I contributi successivi alla decorrenza del primo supplemento consentono la liquidazione di ulteriori supplementi. Il supplemento di pensione spetta ai titolari di pensione principale, di pensione supplementare o di assegno ordinario di invalidità iscritti a:

  • Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti o autonomi, dopo la decorrenza della pensione nella medesima assicurazione (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti – FPLD – e/o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi). Nel caso di titolare di pensione liquidata nel FPLD, il supplemento può essere richiesto anche per eventuale contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi anteriormente alla decorrenza della pensione;
  • Gestione separata, dopo la decorrenza della pensione nella medesima assicurazione;
  • Gestione dei lavoratori spettacolo e sport (ex ENPALS), dopo la decorrenza della pensione nella medesima assicurazione o nel FPLD.

I supplementi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se a tale data sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge.

b. Destinatari

Il supplemento spetta anche nei confronti di quei lavoratori che abbiano ottenuto il trattamento pensionistico attraverso un istituto di “cumulo” dei periodi assicurativi (come la totalizzazione o il cumulo – legge 24 dicembre 2012, n. 228) e che successivamente alla decorrenza della pensione continui a lavorare o versare contributi in una delle gestioni che sono state interessate dal cumulo, sempre che tale gestione preveda nel proprio ordinamento l’istituito del supplemento di pensione. In tal caso, il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione conseguita in cumulo.

Nel caso di trattamento conseguito in Gestione Separata con la facoltà di computo di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, il supplemento può essere richiesto esclusivamente per contribuzione successiva alla pensione versata nella Gestione Separata.

In caso di morte del pensionato, i contributi relativi a periodi successivi alla decorrenza della pensione devono essere computati d’ufficio ai fini della misura della pensione di reversibilità, indipendentemente dalla circostanza che siano stati utilizzati per supplementi nella pensione diretta del defunto.

c. Modalità di calcolo

L’importo del supplemento incrementa l’importo della pensione a calcolo. Tuttavia, se la pensione è integrata al trattamento minimo, l’importo potrebbe risultare assorbito dall’integrazione stessa: in caso di assorbimento totale, l’importo in pagamento non varia; in caso di assorbimento parziale, è corrisposta l’eccedenza.

ll calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 2012 è effettuato con il sistema di calcolo contributivo. Per le anzianità contributive acquisite entro il 31 dicembre 2011, il sistema di calcolo del supplemento segue quello adottato per la liquidazione della pensione.                            Per i pensionati che possono far valere periodi di lavoro in stati esteri extracomunitari in convenzione con l’Italia, l’accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione dei periodi di assicurazione italiani ed esteri e, quindi, il supplemento della pensione può essere erogato in regime di convenzione internazionale.

L’importo del supplemento incrementa l’importo della pensione a calcolo. Tuttavia, se la pensione è integrata al trattamento minimo, l’importo potrebbe risultare assorbito dall’integrazione stessa: in caso di assorbimento totale, l’importo in pagamento non varia; in caso di assorbimento parziale, è corrisposta l’eccedenza.

Il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 2012 è effettuato con il sistema di calcolo contributivo. Per le anzianità contributive acquisite entro il 31 dicembre 2011, il sistema di calcolo del supplemento segue quello adottato per la liquidazione della pensione.

Per i pensionati che possono far valere periodi di lavoro in stati esteri extracomunitari in convenzione con l’Italia, l’accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione dei periodi di assicurazione italiani ed esteri e, quindi, il supplemento della pensione può essere erogato in regime di convenzione internazionale.

Il supplemento di pensione può essere concesso solo decorso un periodo di tempo minimo dalla decorrenza della pensione di cui si è titolare o dal precedente supplemento.

La disciplina è differente a seconda della gestione in cui si è titolare di pensione e di quella in cui si chiede il supplemento.

I contributi versati o accreditati nel FPLD successivamente alla decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, alla liquidazione di un supplemento, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Per una sola volta, l’interessato può richiedere la liquidazione di un supplemento dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile richiesta nell’AGO.

I contributi versati o accreditati prima o dopo il pensionamento nel FPLD danno luogo, a domanda, alla liquidazione di un supplemento a condizione che al momento della domanda sia stata compiuta l’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nelle gestioni dei lavoratori autonomi e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Ferma restando la condizione del compimento dell’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nelle gestioni dei lavoratori autonomi, l’interessato può richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento, sia esso il primo che uno dei successivi, dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Dunque in questo caso, a differenza del primo, la liquidazione del primo supplemento non può avvenire prima che sia stata compiuta l’età pensionabile prevista nella gestione speciale dei lavoratori autonomi.

I contributi versati o accreditati dopo il pensionamento sia nelle gestioni dei lavoratori autonomi sia nell’AGO danno diritto a liquidare, a domanda, un supplemento di pensione, purchè siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Tuttavia l’interessato ha la facoltà di richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento quando siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile prevista nella gestione in cui si chiede il supplemento.

I contributi versati nella Gestione Separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Non è necessario aver compiuto l’età pensionabile per la vecchiaia previsto nella gestione.

I contributi versati o accreditati nella Gestione dei lavoratori spettacolo e sport (ex ENPALS) successivamente alla decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, alla liquidazione di un supplemento, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Per una sola volta, l’interessato ha la facoltà di richiedere la liquidazione di un supplemento dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile richiesta. A tal proposito, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla gestione, bisogna tenere conto dei limiti anagrafici fissati dalle norme per la pensione di vecchiaia come da ultimo modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157. Di seguito i gruppi di appartenenza di tali categorie di lavoratori:

  • Gruppo Ballo;
  • Gruppo Cantanti Orchestrali;
  • Gruppo Attori Conduttori;
  • Gruppo Sportivi Professionisti.

Si precisa che, per i supplementi da riconoscere su pensioni con diritto perfezionato dal 2012, si dovrà tener conto delle nuove età anagrafiche per l’accesso alla pensione di vecchiaia e degli incrementi della speranza di vita introdotti dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

fonte

fonte altalex.com

Redazione Corriere Nazionale