L’emergenza Covid-19 rinvia la liberazione dell’immobile pignorato

Meglio evitare lo sgombero dell’immobile ai tempi del coronavirus

Noi e il Condominio

Di

di Giuseppe Nuzzo (fonte: www.libricondominio.it)

Il Tribunale di Parma, con provvedimento del 12 marzo 2020, ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’ordine di liberazione dell’immobile pignorato sino al 31 maggio 2020, in considerazione dello «stato di emergenza sanitaria che impedisce ogni attività diretta alla liberazione degli immobili».

Il giudice ha bloccato la liberazione dell’immobile pignorato, che era stata precedentemente ordinata ai sensi dell’art. 560 del codice di procedura civile. Lo sgombero dell’immobile è rinviato. Almeno fino al termine dell’emergenza sanitaria, a tutela della salute pubblica ed individuale.

La soluzione adottata dal Tribunale di Parma – seppur condivisibile – pone alcuni dubbi proprio rispetto alla disposizioni urgenti adottate nelle ultime settimane per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

Cerchiamo di sintetizzare la questione, senza scendere troppo nei tecnicismi.

Iniziamo col dire che la decretazione d’urgenza adottata – a partire dal D.L. 9 del 2 marzo 2020 e fino all’ultimo D.L. 23 dell’8 aprile 2020 – ha disposto il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (ad oggi fino all’11 maggio 2020). Ad eccezione di alcuni procedimenti specificamente indicati e, in genere, “di tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”.

Ora, le norme sopra richiamate si prestano a due interpretazioni opposte.

La tesi contraria al rinvio. Da un lato, si osserva che oggetto delle previsioni urgenti introdotte dal Governo sono le “udienze” e il “decorso” o “decorrenza dei termini” e la “trattazione degli affari giudiziari”. Da ciò si può dedurre, secondo alcuni autori, che non sono sospesi i processi. Con la conseguenza che non si applica l’art. 298 c.p.c., per il quale “durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento”. Se si segue questo ragionamento, il provvedimento del Tribunale di Parma non sembra sufficientemente motivato, appunto perché non sono sospesi i processi e gli atti loro connessi (G. Costantino, La normativa d’emergenza: profili interpretativi, in www.inexecutivis.it, 19).

La tesi favorevole al rinvio. L’altra interpretazione, invece, parla di una “sospensione sui generis” che, benché riferita testualmente ai soli termini processuali, “comprende in concreto tutte le attività processuali tout court e quelle connesse, nel loro complesso» (F. De Stefano, La giustizia in animazione sospesa: la legislazione di emergenza nel processo civile, in www.giustiziainsieme.it, 2). Una “sospensione emergenziale” che includerebbe “anche le attività giurisdizionali in senso lato connesse alle udienze, quali le operazioni materiali delle custodie o delle curatele o delle vendite giudiziarie”.

Il provvedimento del Tribunale di Parma, segue questa seconda interpretazione, andando incontro ad esigenze, del tutto eccezionali, legate alla salute pubblica e all’emergenza sanitaria senza precedenti che stiamo vivendo.

Giuseppe Nuzzo (fonte: www.libricondominio.it)

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