Condominio, niente detrazioni fiscali senza pagamenti tracciabili

L’amministratore deve garantire ai condomini la tracciabilità dei pagamenti

Noi e il Condominio

Di

di Giuseppe Nuzzo

Per consentire ai condomini di fruire dei benefici fiscali per lavori straordinari eseguiti dal Condominio l’amministratore deve fornire al singolo condomino l’attestazione del regolare versamento del proprio contributo individuale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6086 del 4 marzo 2020.

Il fatto. Una condomina aveva citato in giudizio l’ex amministratore del condominio, reo, a suo dire, di non aver fornito la documentazione sulla tracciabilità dei pagamenti relativi ad alcuni lavori di manutenzione straordinaria, realizzati sull’edificio condominiale. A causa di tale omissione, infatti, la condomina non aveva potuto beneficiare delle detrazioni fiscali del 36% sulla quota delle spese da lei sostenute.
Il Tribunale aveva riconosciuto alla condomina il diritto ad essere ristorata della somma che non aveva potuto portare in detrazione. Decisione confermata in sede di appello, ed ulteriormente ribadita dalla Cassazione con l’ordinanza in commento.

Le difese dell’amministratore. L’amministratore del condominio si era difeso sostenendo che l’onere di rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, previste dal D.M. n. 41 del 1998 per poter godere delle detrazioni fiscali, gravava in capo al singolo condomino. Tesi, però, sconfessata dalla Corte di Cassazione

Detrazioni fiscali. L’articolo 1, lettera a), del D.M. n. 41/1998 – spiegano gli Ermellini – prescrive che il singolo condòmino che intenda avvalersi della detrazione fiscale, in relazione ai contributi versati all’ente comune per l’esecuzione dei lavori di natura straordinaria sull’edificio, ha il solo onere della trasmissione all’Ufficio finanziario della delibera condominiale di approvazione dell’esecuzione di tali lavori e del piano millesimale, al fine di individuare il suo contributo al Condominio.

Tracciabilità. Di conseguenza, è l’amministratore del condominio a dover garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati alla ditta appaltatrice dei lavori. In effetti, è proprio attraverso l’amministratore che l’appaltante (ossia il Condominio) affida i lavori alla ditta. Ai fini della fruizione della detrazione, dunque, è necessaria l’attestazione dell’amministratore circa il regolare versamento del contributo individuale da parte del singolo condomino, che tale detrazione intenda ottenere.

La decisione. L’amministratore deve garantire ai singoli condomini la possibilità di fruire della detrazione fiscale prevista dalla Legge n. 449 del 1997 utilizzando idonee modalità tracciabili di pagamento alla ditta appaltatrice dei lavori. Si tratta di attività rientrante nella sfera di competenza dell’amministratore e, comunque, nel generale dovere di diligenza della svolgimento del proprio mandato.

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