Separazione, spese condominiali a carico del coniuge assegnatario della casa

Esonerato il marito, proprietario esclusivo dell’appartamento; paga l’ex moglie che occupa l’immobile

Noi e il Condominio

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di Giuseppe Nuzzo (www.condominioweb.com)

Il fatto. In un condominio si discute sull’obbligazione di pagamento degli oneri condominiali relativi all’appartamento di proprietà del marito ma occupato dalla ex moglie sulla base della sentenza di separazione coniugale.

Chi deve pagare le spese condominiali? Il marito, in quanto unico proprietario della casa coniugale? Oppure la moglie, a cui il giudice ha assegnato dell’abitazione?

Mentre si discute, le spese condominiali scadono. A fronte delle morosità accumulate, l’amministratore del condominio chiede ed ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti del marito, con il quale gli intima il pagamento di circa 4mila euro per oneri condominiali scaduti e non pagati.

Il proprietario si opponeva al decreto affermando di non essere lui a dover pagare quelle spese, bensì l’ex moglie. Sostiene infatti che, in sede di separazione, il giudice ha assegnato a lei l’appartamento, per cui gli oneri condominiali erano a suo carico, in quanto riferiti al periodo in cui la stessa occupava la casa.

Si costituiva in giudizio anche la ex moglie sostenendo, al contrario, che quelle spese sono comunque a carico del marito, unico proprietario dell’immobile.

In primo grado, il Tribunale di Bari ha dato ragione al proprietario, annullando il decreto ingiuntivo e condannando la moglie, assegnataria della casa coniugale, a pagare al Condominio gli oneri scaduti.

Decisione confermata dalla Corte d’Appello con la sentenza n. 82 del 20 gennaio 2020, in commento.

Coniugi separati, chi paga? Secondo i giudici territoriali, la decisione del tribunale è conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, espresso dalla Corte di Cassazione.

Nello specifico, nel provvedimento in commento viene richiamata la sentenza della suprema Corte n. 18476 del 19 settembre 2005:

In tema di separazione personale, l’assegnazione della casa coniugale esonera l’assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, “in parte qua”, del comproprietario) dell’immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l’abitazione di proprietà dell’altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all’uso dell’abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare), onde simili spese – in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l’onere al coniuge proprietario – sono  a carico del coniuge assegnatario”.

La soluzione del caso. Nel caso preso in esame, la coniuge assegnataria della casa non ha dedotto, né provato, che le condizioni di separazione prevedessero un regolamento degli oneri condominiali diverso dai principi espressi dalla massima sopra richiamata.

Anzi – osserva la corte d’appello – dalla lettura della sentenza di separazione risulta che l’assegnazione dell’abitazione familiare sia stata disposta senza ulteriori precisazioni, di talchè i rilievi mossi alla decisione di primo grado sono del tutto infondati.

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