L’impiegato pubblico non può fare l’amministratore di condominio

Stop al doppio lavoro senza autorizzazione

Noi e il Condominio

Di

Un dipendente ministeriale, che si dedicava anche all’attività di amministratore di condominio, veniva raggiunto da alcuni provvedimenti della Guardia di Finanza, con i quali gli veniva intimato il versamento – in favore dell’amministrazione di appartenenza – delle somme percepite a titolo di compenso per lo svolgimento dell’attività di amministratore, dato che era stata svolta senza la necessaria preventiva autorizzazione dell’Amministrazione datrice di lavoro.

Il dipendente pubblico ricorreva al TAR, chiedendo l’accertamento del proprio diritto ad ottenere la restituzione o, comunque, di trattenere le somme richieste. A sostegno delle sue ragioni, evidenziava l’occasionalità e la saltuarietà dell’attività di amministratore di condominio, comprovata, a suo dire, dal fatto che «l’attività d’ufficio non ne avrebbe mai risentito e che i compensi percepiti sarebbero di ammontare non significativo e riferibili al mero ristoro delle spese sostenute».

Ricorso respinto. Il TAR Lazio, sentenza n. 10599 del 26 agosto 2019, ha respinto il ricorso, evidenziato l’obbligo, per il dipendente pubblico, di chiedere la preventiva autorizzazione all’amministrazione di appartenenza prima di intraprendere l’attività di amministratore di condominio, anche si tratta di attività saltuaria.

Autorizzazione obbligatoria. Come spiega la sentenza in commento, la preventiva autorizzazione è imposta dalla normativa vigente (art. 60 DPR n. 3/57, artt. 58 D.lgs. n. 29/93 e 53 D.lgs. n. 165/01, art. 1, comma 60, Legge n. 662/96. Quest’ultimo, in particolare, prevede che, al di fuori dei rapporti di lavoro a tempo parziale, “al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza e l’autorizzazione sia stata concessa”.

Attività saltuaria. L’impiegato pubblico non può svolgere l’attività di amministratore di condominio senza l’autorizzazione del datore di lavoro neppure se si tratta di un’attività occasionale o saltuaria.

Secondo i giudici, la natura occasionale e saltuaria dell’attività svolta «non assume rilevanza ai fini dell’accoglimento del gravame in quanto concerne, al più, il profilo della possibile autorizzabilità dell’attività stessa, in relazione a quanto previsto dagli artt. 60 d.p.r. n. 3/57 e 1 comma 60 l. n. 662/96, ma non influisce sulla necessità dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza».

Part time. L’unica eccezione possibile riguarda i rapporti di lavoro a tempo parziale, per i quali, di regola, è escluso l’obbligo di preventiva autorizzazione da parte della P.A. di appartenenza, salvo che tale obbligo sia previsto da specifiche norme di legge. Non è il caso dell’attività di amministratore di condominio, per cui il dipendente pubblico con rapporto di lavoro part time può amministrare il condominio anche senza autorizzazione.

Il principio. In caso di svolgimento di tale attività da parte del lavoratore senza la preventiva autorizzazione della Pubblica amministrazione da cui dipende, è tenuto a versare alla stessa i compensi percepiti per l’attività. Unica eccezione prevista per i dipendenti pubblici part time, che potranno ricoprire l’incarico di amministratore condominiale senza richiedere alcuna autorizzazione.

di avv. Giuseppe Nuzzo (articolo tratto da www.condominioweb.com)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

CAPTCHA ImageChange Image

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Traduci
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube