Consumi di gas non provati, le bollette vanno annullate

Noi e il Condominio

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Vanno annullate le bollette del gas contestate dal consumatore, se la società fornitrice non riesce a fornire la prova dei quantitativi indicate in fattura e dei consumi effettivi.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23832 del 2 ottobre 2018, che ha sancito il diritto del consumatore a non pagare le bollette contestate, qualora non venga dimostrata la correttezza dei consumi indicati. I giudice di Palazzo Cavour hanno infatti confermato la decisione della Corte d’appello di annullare due fatture di Enel Energia S.p.a., in ragione della mancanza di prova dei quantitativi di gas fatturati dalla società.

La decisione in commento si pone nel solco dell’orientamento già seguito dalla giurisprudenza di legittimità in precedenti fattispecie simili.
Si richiama, a tal proposito, la sentenza della stessa Corte di Cassazione ha recentemente sancito il seguente principio di diritto:
«In materia di contratto di somministrazione di gas, nel caso in cui i consumi esposti nella bolletta siano contestati dall’utente, il somministrante deve comprovare le misure del contatore e, dunque, i consumi effettivi, attraverso in deposito in giudizio delle fatture di trasporto del gas emesse dal terzo distributore» (Cass. civ. 27/11/2015, n. 13418).

Sempre con riferimento specifico al contratto di somministrazione, gli Ermellini hanno avuto modo di sottolineare come la bolletta sia idonea in linea di massima a dimostrare l’entità dei consumi della somministrazione. Tuttavia, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta da parte dell’utente, spetta alla società somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (Cass. civ. 16.06.2011, n. 13193).

In via generale, il criterio di riparto della prova in materia è regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in adempimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell’obbligazione asseritamente inadempiuta, nonché allegare l’inadempimento dell’altro contraente totale o parziale e, ciò fatto, spetta al debitore allegare di avere esattamente adempiuto.

Giuseppe Nuzzo (avvocato)

 

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