Il Comune non può ordinare lo sgombero della casa a tempo indeterminato

Noi e il Condominio

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No allo sgombero dell’edificio a rischio crollo senza limiti di tempo, anche se l’immobile si trova in una zona di grave dissesto idrogeologico e lo sgombero sia stato disposto con ordinanza contingibile ed urgente. A stabilirlo è stato il TAR Lazio con la sentenza n. 9106, depositata il 31 agosto scorso.

Secondo i giudici amministrativi, il Comune non può ordinare di sgomberare lo stabile senza fissare un termine per il rientro dei residenti nelle proprie abitazioni. Anche se si tratta di ordinanza contingibile e urgente, adottata in presenza di un imminente e grave pericolo idrogeologico, l’agibilità di un immobile non può essere inibita a tempo indefinito.

La vicenda riguardava un’ordinanza con la quale il Comune aveva dichiarato “non agibile” il fabbricato condominiale, subordinandone la revoca all’acquisizione di specifica perizia che attestasse la sicurezza dell’edificio. Il Condominio si era opposto a tale ordinanza per eccesso di potere e violazione del diritto di proprietà, tutelato dall’art. 42 della Costituzione. Secondo i Condomini, a distanza di anni dai primi studi, non era stato effettuato alcun intervento per eliminare il dissesto idrogeologico. Anzi, sarebbero stati sperperati circa 3,5 milioni di euro nell’esecuzione di opere sperimentali che, evidentemente, non hanno prodotto risultati adeguati. Ciononostante, il Comune riteneva di poter sgomberare l’edificio condominiale a tempo indefinito, senza prevedere l’esecuzione di alcun intervento volto alla rimozione della causa del supposto pericolo.

Il Tar Lazio ha dato ragione ai condomini. Per i  giudici l’Amministrazione non può disporre senza limiti di tempo l’abbandono dell’immobile, subordinandola alla presentazione – da parte degli stessi residenti degli appartamenti sgomberati – di una specifica perizia che certifichi la sicurezza dell’edificio.

Il TAR non ritiene decisivo accertare se il provvedimento impugnato abbia natura extra ordinem. In ogni caso, infatti, lo sgombero deve avere una durata determinata. D’altronde, il fatto stesso che l’ufficio chieda l’attestazione del tecnico dimostra che il crollo è temuto ma per nulla certo. Anche se il provvedimento fosse stato adottato solo in via precauzionale, sarebbe stato comunque necessario indicare un termine certo per il ritorno dei residenti nell’immobile, perchè va salvaguardata l’esigenza di certezza della situazione giuridica del condominio e tutelato il diritto di proprietà privata. In ogni caso – conclude il TAR – il provvedimento urgente ha necessariamente natura provvisoria per fronteggiare un pericolo attuale e imminente; quindi deve sempre indicare un termine massimo di efficacia.

Giuseppe Nuzzo

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