Canna fumaria sul lastrico comune. Va rimossa se vietata dal regolamento

Noi e il Condominio

Di

 

Va rimossa la canna fumaria ad uso esclusivo, realizzata dal singolo condomino sul lastrico solare comune senza l’autorizzazione dell’assemblea, richiesta dal regolamento di condominio.

È quanto deciso dal Tribunale di Roma che, con sentenza 1187 del 17 gennaio 2018, ha accolto la domanda del Condominio e condannato il condomino a rimuovere il comignolo che aveva installato sulla terrazza condominiale.

In genere è consentito realizzare una canna fumaria sul lastrico comune anche da parte del singolo proprietario, purché non comprometta la destinazione comune della cosa e consenta il pari uso da parte degli altri condomini (art. 1102 c.c.). Tuttavia, se il regolamento condominiale contrattuale richiede la preventiva autorizzazione dell’assemblea per apportare modifiche alle parti comuni, l’assenza di tale autorizzazione determina sempre l’illegittimità della canna fumaria, che va dunque rimossa.

Nel caso di specie, la condomina ha realizzato la canna fumaria, apportando modifiche ad una parte comune (il lastrico solare), senza chiedere la preventiva autorizzazione dell’assemblea. Pertanto, ha violato il regolamento condominiale, trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma, che all’art. 8 dispone: “è vietato apportare modifiche alle parti comuni …. senza regolare deliberazione dell’Assemblea condominiale”.

La condomina si è infatti limitata a informare l’amministratore sulla realizzazione dell’opera, ma non vi è stata successivamente alcuna approvazione da parte dell’assemblea. Per il Tribunale è dunque legittima la successiva delibera con la quale l’assemblea ha diffidato la condomina a rimuovere la canna fumaria e ripristinare lo stato dei luoghi.

“La elevazione di una canna fumaria sul lastrico solare condominiale da parte del singolo condomino – osserva il giudice – tale da incorporarne una porzione al servizio esclusivo del proprio appartamento, costituisce atto di utilizzazione particolare della cosa che non ne compromette necessariamente la destinazione. Tale opera, pertanto, deve essere considerata del tutto legittima se, costituendo occupazione di una zona periferica di una parte del tutto trascurabile rispetto alla superficie complessiva del lastrico, possa escludersi che un tale utilizzo menomi la funzione di copertura e calpestio del lastrico o la possibilità di uso da parte degli altri condomini comproprietari”.

Il Tribunale precisa tuttavia che l’installazione della predetta canna fumaria, “anche se fosse stata realizzata secondo le prescrizioni predette, deve ritenersi illegittima ogni qualvolta, come nel caso di specie, sia stata posta in essere in violazione della prescrizione del regolamento condominiale che, derogando all’art. 1102 c.c., prescrive la necessaria preventiva autorizzazione da parte del condominio per apportare qualsivoglia modifica sulle cose comuni da parte del singolo condominio”.

avv. Giuseppe Nuzzo (www.condominioweb.com)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

CAPTCHA ImageChange Image

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Traduci
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube