L’evasione fiscale non giustifica la provenienza dei beni per la confisca

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Si è in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento che modifica il c.d. Codice Antimafia (DLgs. 159/2011).

Le novità toccano, tra l’altro, le misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca attuabili nei confronti dei soggetti “socialmente pericolosi”.Già nel vigore del precedente testo del DLgs. 159/2011, vi era stata occasione di evidenziare come tali provvedimenti non si limitino a coloro che sono strettamente connessi alla criminalità organizzata, bensì arrivano a toccare anche reati di diversa specie (corruzione, evasione fiscale, esercizio abusivo della professione) laddove il loro autore “viva abitualmente dei profitti” dell’illecito (cfr. Cass. nn. 40552/2017 e 32032/2013).

L’art. 1 del DLgs. 159/2011, infatti, già individuava tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione: coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Tali presupposti vengono oggi arricchiti da riferimenti espliciti a talune fattispecie di reato, tra cui – oltre a quelle tipicamente connesse alla criminalità organizzata e al terrorismo – i più gravi delitti contro la Pubblica Amministrazione, quando vengano commessi secondo modalità associative (artt. 314 comma 1, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), la truffa aggravata per l’erogazione di finanziamenti pubblici (art. 640-bis c.p.) e lo “stalking” (art. 612-bis c.p.). Va ricordato, in proposito, che per l’applicazione del sequestro o della confisca di prevenzione sono sufficienti degli elementi indiziari (l’art. 1 citato parla di “soggetti indiziati”), essendo tale procedimento autonomo e parallelo a quello propriamente penale.

Il nuovo decreto recepisce espressamente quella che è stata l’interpretazione maggioritaria del testo previgente, prevedendo – all’art. 24 comma 1 del novellato DLgs. 159/2011 – che “in ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale” (Cass. nn. 6703/2014 e 32032/2013).

Tale disposizione è letteralmente ripetuta anche nel riformato art. 12-sexies del DL 306/1992 in materia di confisca “allargata” nell’ambito delle misure di contrasto alla criminalità organizzata. Questa tipologia di confisca ha ambito e presupposti applicativi differenti rispetto a quella “di prevenzione” fino ad ora esaminata, dal momento che l’art. 12-sexiesfonda la sua applicazione sull’esistenza di una sentenza di condanna per reati tassativamente previsti. Tra questi era stato di recente aggiunto l’autoriciclaggio (dal DLgs. 202/2016); mentre il provvedimento approvato in via definitiva alla Camera il 27 settembre scorso interviene a riformulare e meglio sistematizzare – nel nuovo comma 1 della disposizione citata – il corposo elenco di fattispecie richiamate.
Viene, inoltre, precisato che la confisca allargata è applicabile in caso di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia e in caso di morte del soggetto destinatario del provvedimento.

Centrale – come si è detto – è la ripetizione anche per questo tipo di confisca della “clausola” relativa alla impossibilità di giustificare la legittima provenienza dei beni tramite l’evasione fiscale, poiché, secondo l’interpretazione prevalente fino ad ora, la confisca di cui all’art. 12-sexies permetteva al condannato di addurre l’esistenza di proventi “in nero”, ovvero di somme derivanti da reati o da violazioni tributarie, anche solo amministrative (Cass. SS.UU. n. 33451/2014).

Tornando alle misure di prevenzione, è interessante altresì la precisazione in merito alla confisca (e al sequestro) di partecipazioni sociali totalitarie che comporta la confisca “anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti c.c. ” (art. 24 comma 1-bis). In questi casi, tuttavia, è il giudice a dover indicare in modo specifico i conti correnti e i beni ai quali si estende la confisca.
Viene, inoltre, riformulata e rafforzata la confisca per equivalente prevista all’art. 25 del DLgs. 159/2011.Problematica comune a tutte le forme di confisca resta quella della possibile tutela dei terzi estranei al reato. Le novità normative intervengono anche su questi aspetti, garantendo i diritti dei terzi in buona fede, anche alla luce di quanto richiesto dalla normativa europea (direttiva 2014/42/UE).

Maria Francesca Artusi – EUTEKNE.INFO

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